Iva, trasferte più leggere

Pubblicato il 25 agosto 2008 La manovra estiva ha disposto che dal prossimo 1° settembre sarà interamente detraibile l’Iva sui servizi alberghieri e di ristorazione sostenuta da lavoratori dipendenti e collaboratori durante le trasferte di lavoro. Al fine di assolvere correttamente ai nuovi obblighi, l’azienda deve mettere a punto una serie di modifiche ai processi gestionali interni per una corretta contabilizzazione dei costi del personale. A loro volta, invece, i dipendenti dovranno farsi rilasciare fattura per tutti i servizi acquistati e gli operatori saranno obbligati a dotarsi degli strumenti necessari ad emettere fattura. La misura è stata prevista dal Dl 112/2008 - convertito dalla legge n. 133/2008 - che nel modificare le disposizioni fiscali ai fini Iva è intervenuto anche nel settore delle imposte dirette, con effetti decorrenti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. La novità consiste nella possibilità di dedurre il 75% delle spese alberghiere e di ristorazione, con esclusione delle spese di cui all’articolo 95, comma 3, del Tuir sostenute per il vitto e l’alloggio dei lavoratori dipendenti e titolari di collaborazioni coordinate e continuative in relazione a trasferte fuori dal territorio comunale. Per quanto riguarda i professionisti, invece, è stato riformulato l’articolo 54 del Tuir, che mantiene il limite globale del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta quale tetto al riconoscimento dei costi, riducendone a monte la deducibilità al 75% dell’ammontare. La novità, pienamente operativa dal prossimo lunedì, richiede una gestione integrata dei rimborsi spese dei dipendenti per ovviare a tutte quelle problematiche contabili che la nuova norma potrebbe far sorgere. Un esempio potrebbe essere l’adozione di un software che permette, ai diversi responsabili dell’impresa, una gestione on-line condivisa di tutte le informazioni contabili, in grado di garantire una semplificazione e un sensibile miglioramento delle pratiche aziendali, con una limitazione nella perdita dei costi deducibili e della detraibilità dell’Iva connessa.
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