La bocciatura Ue per le norme della legge Ciampi (dlgs n. 153/1999) impedisce l'utilizzo del regime di non applicabilità dell'Iva: l'amministrazione finanziaria ha, infatti, precisato (risoluzione n. 116 dell'8 agosto 2005) che la retrocessione dei beni non strumentali ad opera degli istituti bancari che abbiano ricevuto conferimenti d'azienda in base alla "legge Amato" nei confronti delle società o delle fondazioni bancarie conferenti, non può beneficiare del regime di non applicabilità dell'Iva di cui all'articolo 16, comma 3, del dlgs n. 153/1999. La motivazione è che si tratta d'una norma dichiarata incompatibile con le regole del mercato comune dalla decisione della Commissione europea 11 dicembre 2001.
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