La chiamata di correo non fonda la condanna

Pubblicato il 12 gennaio 2009

Con una sentenza del 22 dicembre scorso, la n. 47488, la Corte di cassazione ha precisato che, in un processo penale, le dichiarazioni provenienti dai chiamanti in correità o in reità, non possono, di per sé, costituire prova piena della responsabilità dell'imputato. Queste, in realtà, assumono valore di prova solo in presenza di riscontri esterni, elementi o dati probatori, cioè, di qualsiasi natura, che siano indipendenti dalla chiamata provenendo da fonti estranee alla stessa. Tali riscontri – continuano i giudici di legittimità – devono comunque avere valenza “individualizzante” e riguardare, cioè, non solo il fatto costituente reato ma anche la riferibilità dello stesso alla posizione dell'imputato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica cooperative - Verbale di incontro del 24/6/2025

01/07/2025

Ccnl Metalmeccanica cooperative. Minimi trasferta e reperibilità

01/07/2025

Modello 730/4, verifica Inps dei conguagli fiscali

01/07/2025

Bonus mamme: al via la misura transitoria per l’anno 2025

01/07/2025

Bonus posticipo pensionistico: gestioni esclusive senza tasse

01/07/2025

Nuova funzione INPS: disponibili i contatori del congedo parentale

01/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy