La Consulta separa gli alimenti dal mantenimento

Pubblicato il 14 dicembre 2008 La deduzione dalla base imponibile dell’Irpef non è un diritto ma una sorta di riduzione dell’imposta che lo Stato concede in base alla sua situazione economica e finanziaria. Infatti, l’elenco degli oneri deducibili ai fini Irpef - art. 10 del Testo unico delle imposte sui redditi - è tassativo di derivazione empirica. Pertanto, non è facile far dichiarare dalla Corte costituzionale l’illegittimità di spese personali non incluse. Questa è la premessa dell’autore per commentare la questione di legittimità sollevata sulla indeducibilità dell’assegno corrisposto per il mantenimento dei figli, risolta dalla Consulta nella sentenza 373/08 con l’affermazione che la questione è infondata poiché, appunto, la deduzione non è un diritto generale e illimitato. Nella sentenza la Corte spiega, inoltre, che l’obbligo di mantenimento è espressione del dovere di solidarietà familiare e assolve la funzione di consentire il pieno sviluppo della personalità dei figli; mentre, l’obbligo alimentare sussiste solo ove non vi sia obbligo di mantenimento con la diversa funzione di assistenza familiare atta ad ovviare allo stato di bisogno.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy