La Consulta separa gli alimenti dal mantenimento
Pubblicato il 14 dicembre 2008
La deduzione dalla base imponibile dell’Irpef non è un diritto ma una sorta di riduzione dell’imposta che lo Stato concede in base alla sua situazione economica e finanziaria. Infatti, l’elenco degli oneri deducibili ai fini Irpef - art. 10 del Testo unico delle imposte sui redditi - è tassativo di derivazione empirica. Pertanto, non è facile far dichiarare dalla Corte costituzionale l’illegittimità di spese personali non incluse. Questa è la premessa dell’autore per commentare la questione di legittimità sollevata sulla indeducibilità dell’assegno corrisposto per il mantenimento dei figli, risolta dalla Consulta nella sentenza
373/08 con l’affermazione che la questione è infondata poiché, appunto, la deduzione non è un diritto generale e illimitato. Nella sentenza la Corte spiega, inoltre, che l’obbligo di mantenimento è espressione del dovere di solidarietà familiare e assolve la funzione di consentire il pieno sviluppo della personalità dei figli; mentre, l’obbligo alimentare sussiste solo ove non vi sia obbligo di mantenimento con la diversa funzione di assistenza familiare atta ad ovviare allo stato di bisogno.