La controversia con l'Erario non porta allo stop del fallimento

Pubblicato il 06 febbraio 2005

di Cassazione - sentenza n. 23001 del 9 dicembre 2004 – sostiene non dover essere disposta la sospensione del processo davanti al giudice fallimentare nel caso di pendenza di una controversia tributaria; i crediti relativi a tributi, contestati davanti alle Commissioni tributarie, devono essere ammessi al passivo delle procedure fallimentari con riserva. Il meccanismo dell'ammissione con riserva, che il giudice fallimentare scioglierà dopo la definitiva decisione della controversia tributaria e secondo l'esito, è alternativo, nella specialità del procedimento concorsuale, ad ogni ipotesi di sospensione della pronuncia sull'ammissione del credito d'imposta in attesa della definizione del contenzioso tributario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy