di Cassazione - sentenza n. 23001 del 9 dicembre 2004 – sostiene non dover essere disposta la sospensione del processo davanti al giudice fallimentare nel caso di pendenza di una controversia tributaria; i crediti relativi a tributi, contestati davanti alle Commissioni tributarie, devono essere ammessi al passivo delle procedure fallimentari con riserva. Il meccanismo dell'ammissione con riserva, che il giudice fallimentare scioglierà dopo la definitiva decisione della controversia tributaria e secondo l'esito, è alternativo, nella specialità del procedimento concorsuale, ad ogni ipotesi di sospensione della pronuncia sull'ammissione del credito d'imposta in attesa della definizione del contenzioso tributario.
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