La controversia con l'Erario non porta allo stop del fallimento

Pubblicato il 06 febbraio 2005

di Cassazione - sentenza n. 23001 del 9 dicembre 2004 – sostiene non dover essere disposta la sospensione del processo davanti al giudice fallimentare nel caso di pendenza di una controversia tributaria; i crediti relativi a tributi, contestati davanti alle Commissioni tributarie, devono essere ammessi al passivo delle procedure fallimentari con riserva. Il meccanismo dell'ammissione con riserva, che il giudice fallimentare scioglierà dopo la definitiva decisione della controversia tributaria e secondo l'esito, è alternativo, nella specialità del procedimento concorsuale, ad ogni ipotesi di sospensione della pronuncia sull'ammissione del credito d'imposta in attesa della definizione del contenzioso tributario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

Decreto PNRR convertito in legge: guida alle novità in materia di lavoro

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy