| Lavoratore assunto  fino al 6 marzo 2015  | 
            Lavoratore assunto  dal 7 marzo 2015  | 
        
| - Reintegra; - Risarcimento del danno non inferiore a cinque mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto.  | 
            - Reintegra; - Risarcimento del danno non inferiore a dodici mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto  | 
        
| Lavoratore assunto  fino al 6 marzo 2015  | 
            Lavoratore assunto  dal 7 marzo 2015  | 
        
| - Reintegra; - Risarcimento del danno non superiore a dodici mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto.  | 
            - Reintegra - Risarcimento del danno non superiore a cinque mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto  | 
        
| Lavoratore
            assunto  fino al 7 marzo 2015  | 
            Lavoratore
            assunto  dal 7 marzo 2015  | 
        
| - Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto.  | 
            - Indennità non
            assoggettata a contribuzione previdenziale di importo
            pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
            calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non
            inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  | 
        
| Lavoratore
            assunto  fino al 6 marzo 2015  | 
            Lavoratore
            assunto  dal 7 marzo 2015  | 
        
| - Reintegra; - Risarcimento del danno non superiore a dodici mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto.  | 
            - Indennità non
            assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due
            mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
            TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
            quattro e non superiore a ventiquattro mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  | 
        
| Lavoratore
            assunto  fino al 6 marzo 2015  | 
            Lavoratore
            assunto  dal 7 marzo 2015  | 
        
| - Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a retribuzione globale di fatto.  | 
            - Indennità non
            assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una
            mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
            TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e
            non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  | 
        
| Lavoratore assunto  fino al 6 marzo 2015  | 
            Lavoratore assunto  dal 7 marzo 2015  | 
        
| - Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a retribuzione globale di fatto.  | 
            - Indennità non
            assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una
            mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
            TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e
            non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  | 
        
| Lavoratore assunto  fino al 6 marzo 2015  | 
            Lavoratore assunto  dal 7 marzo 2015  | 
        
| - Reintegra; - Risarcimento del danno non superiore a dodici mensilità; - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione globale di fatto.  | 
            - Indennità non
            assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due
            mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
            TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
            quattro e non superiore a ventiquattro mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  | 
        
| Lavoratore assunto  fino al 6 marzo 2015  | 
            Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 | 
        
| - Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a retribuzione globale di fatto.  | 
            - Indennità non
            assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una
            mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
            TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e
            non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  | 
        
| Lavoratore assunto  fino al 6 marzo 2015  | 
            Lavoratore assunto  dal 7 marzo 2015  | 
        
| - Indennità
            risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di dodici e un massimo di
            ventiquattro mensilità  - Riferimento a retribuzione globale di fatto.  | 
            - Indennità non
            assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due
            mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
            TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
            quattro e non superiore a ventiquattro mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  | 
        
| Lavoratore assunto fino al 6 marzo 2015 | 
            Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 | 
        
| - Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a retribuzione globale di fatto.  | 
            - Indennità non
            assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una
            mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
            TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e
            non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  | 
        
| Lavoratore assunto  fino al 6 marzo 2015  | 
            Lavoratore assunto  dal 7 marzo 2015  | 
        
| - Indennità
            risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di sei e un massimo di
            dodici mensilità  - Riferimento a retribuzione globale di fatto.  | 
            - Indennità non
            assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una
            mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
            TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e
            non superiore a dodici mensilità; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  | 
        
| Lavoratore assunto  fino al 6 marzo 2015  | 
            Lavoratore assunto  dal 7 marzo 2015  | 
        
| - Riassunzione; in alternativa ed a scelta del datore di lavoro - Risarcimento determinato dal Giudice, tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità; - Riferimento a retribuzione globale di fatto.  | 
            - Indennità non
            assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mezza
            dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni
            anno di servizio, in misura comunque non inferiore a uni e non
            superiore a sei; - Riferimento a ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  | 
        
| Quadro delle norme | 
        
| Legge
            n. 604/1966 Legge n. 300 del 20 maggio 1970 D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015  | 
        
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