La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza

Pubblicato il 19 novembre 2015

Ai sensi dell’art. 16 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

E’ importante, tuttavia, tener presente che la delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Inoltre, da un punto di vista pratico, la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’art. 30 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, ossia attraverso i modelli di organizzazione e gestione.

La delega deve, inoltre, essere dettagliata e specificare analiticamente i poteri conferiti al delegato.

La pubblicità

Alla delega di funzione va data adeguata e tempestiva pubblicità e l’adempimento in questione può essere realizzato attraverso molteplici modalità, ovvero:

La data certa

Anche la certezza della data può essere assicurata attraverso vari modi come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

I requisiti del delegato

Poiché il Legislatore ha previsto che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, alla luce degli interventi della giurisprudenza si può affermare che il datore di lavoro sia tenuto a conferire la delega ad un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoro e dotato di particolare esperienza nell’organizzazione dei presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall’impresa.

Sempre per giurisprudenza, il datore di lavoro è tenuto, inoltre, a verificare periodicamente la permanenza, in capo al delegato, della qualità soggettive richieste dalla norma, perché, in caso contrario, si configurerebbe la culpa in vigilando.

Poteri organizzativi ed autonomia di spesa

Al delegato vanno attribuiti i poteri organizzativi necessari per adempiere ai suoi obblighi, quindi gli va attribuita una completa autonomia decisionale e di gestione nonché una congrua disponibilità economica.

In merito la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 44890 del 20 novembre 2009, ha evidenziato che il soggetto destinatario di una delega di funzioni in materia antinfortunistica non risponde penalmente, solo nel caso in cui abbia rifiutato l’incarico a causa della mancata messa a disposizione dei fondi necessari per l’espletamento dei compiti affidatigli.

Sempre per giurisprudenza, è ammissibile che una persona delegata possa avere un limite massimo di spesa a cui fare riferimento, purché tale limite sia conforme al principio di congruità, ossia deve essere rapportato ragionevolmente alla dimensione aziendale, alla complessità dei problemi da affrontare, ecc.( Corte di Cassazione penale, sentenza n. 3492 del 30 gennaio 2001).

Obblighi indelegabili

Ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

In realtà la non delegabilità delle funzioni relative alle attività suddette non comporta che tali compiti debbano essere personalmente svolti da parte del datore di lavoro che potrebbe anche non disporre delle necessarie competenze nelle materie tecniche.

Si parla a tal proposito di divieto di delega inteso in senso giuridico e non già in senso tecnico o materiale, per cui il datore di lavoro ben potrebbe attribuire a terzi soggetti, idonei e competenti, un cosiddetto incarico di esecuzione.

Subdelega

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro della delega datoriale.

Il fatto che il Legislatore abbia previsto che siano subdelegabili “specifiche funzioni”, induce a ritenere che il soggetto delegato possa, a sua volta e previa intesa con il con il datore di lavoro, subdelegare solo in parte i propri compiti e non già tutte le funzioni delegategli dallo stesso, e, comunque, sempre nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 16, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, ovvero:

La cosiddetta delega di secondo livello, o subdelega, non esclude l'obbligo di vigilanza, in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Da notare che non è assolutamente ammessa un’ulteriore delega delle funzioni delegate al subdelegato (cosiddette deleghe a cascata).

La non accettazione delle delega

L'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato istanza di interpello alla Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza e salute per conoscere il parere della stessa in merito alla delega di funzioni.

In particolare l’istante ha chiesto di sapere se esiste l'obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega.

Con la risposta all’interpello n. 7 del 2 novembre 2015, la Commissione ha chiarito che non esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto individuato dal datore di lavoro per cui la stessa può ben essere rifiutata.

 

                                                             Quadro delle norme

  D.Lgs. n. 81/2008

  Commissione interpelli in materia di sicurezza e salute, interpello n. 7 del 2 novembre 2015

  Corte di Cassazione penale, sentenza n. 3492 del 30 gennaio 2001

  Corte di Cassazione penale, sentenza n. 44890 del 20 novembre 2009

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