La detrazione resta per i beni finanziati

Pubblicato il 24 aprile 2009 Con la sentenza 23 aprile 2009, relativa alla causa C-74/08, la Corte di giustizia Ue ha stabilito come la sesta direttiva comunitaria non consenta che la normativa di uno Stato membro (nel caso concreto l’Ungheria), in caso di acquisto di beni strumentali sovvenzionato da fondi pubblici, preveda una detrazione Iva limitata alla parte sovvenzionata di tale acquisto. In particolare, i giudici europei hanno voluto ribadire il principio secondo cui nessuna limitazione alla detrazione Iva può essere applicata dal Fisco nel caso in cui un contribuente acquisti beni strumentali che siano stati finanziati con sovvenzioni di terzi. Secondo la sentenza, quindi, i soggetti passivi che sono stati lesi nel loro diritto di detrazione dalla legislazione nazionale possono rivolgersi al giudice locale per chiedere direttamente l’applicazione delle norme comunitarie e opporsi, così, ad una normativa nazionale incompatibile con quella comunitaria.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti sui termini per i soggetti non solari

05/11/2025

Avviso MASE: 262 milioni per impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici nel Mezzogiorno

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy