Il ministero del Lavoro, con la nota n. 5516 del 2 novembre risposta a un interpello chiarisce che sia in ipotesi di lavoratori disoccupati che di quelli inoccupati (iscritti, prima delle modifiche normative, nella prima classe del collocamento di cui all’abrogato articolo 10 della legge 56/1987), nel caso di assunzione a tempo indeterminato, per usufruire delle agevolazioni contributive ex articolo 8, comma 9, della legge 407/1990, sono necessarie: la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’impiego (secondo l’articolo 3 del Dlgs 297/2002) e l’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello status di disoccupato o inoccupato da parte del citato Centro. L’agevolazione è possibile anche nel caso di contratti a tempo parziale, purché a tempo indeterminato. Il chiarimento del ministero del Lavoro è stato fornito con l’acquisizione del parere dell’Inps, contenuto nelle circolari 117/2003 e 51/2004.
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