La motivazione non è adeguata col mero rinvio alla costante giurisprudenza

Pubblicato il 13 dicembre 2010 La Suprema corte - Sezione I civile - ritiene che il giudice, benché possa disporre la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda di divorzio (non dal passaggio in giudicato della risoluzione del vincolo coniugale) deve tuttavia adeguatamente motivare la decisione. La sentenza n. 24931 – decisa il 14 ottobre 2010 ed emessa questo 10 dicembre - ha infatti sancito che il “mero generico ed insoddisfacente rinvio "ad un orientamento costante della giurisprudenza" con evidenza non soddisfa l'obbligo di adeguata motivazione”.
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