La pianificazione va a caccia del reddito caratteristico

Pubblicato il 29 gennaio 2006

La convenienza della programmazione fiscale introdotta con la Finanziaria 2006 suscita i maggiori interrogativi in merito a due elementi: il reddito imponibile caratteristico e la congruità a studi di settore. Il comma 499, della legge 266/2005, dispone che per "base imponibile caratteristica", cioè il reddito tassabile prodotto dal contribuente nello svolgimento della propria attività, si debba intendere il "reddito operativo", che nel conto economico è individuato come differenza tra valore e costi della produzione. Tuttavia, ai fini della programmazione fiscale, dal punto di vista pratico potrebbe risultare più complessa l'individuazione della base imponibile, in quanto nella dichiarazione dei redditi, il parametro su cui si commutano le imposte è costituito non solo dai risultati della gestione caratteristica, ma anche da quelli di natura straordinaria. Pertanto, il contribuente potrebbe essere nel giusto se osserva la regola del risultato caratteristico, ma in difetto esaminando il reddito complessivo.  Il comma 502, sempre della Finanziaria 2006, stabilisce un collegamento tra la programmazione e gli studi di settore, affermando che il contribuente che opta per il concordato dovrà continuare ad applicare gli studi di settore, e, se non in linea, adeguarsi alle loro risultanze.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Perizia in ritardo: CTU condannato solo se l'atto è indifferibile

14/05/2024

Superbonus, chiarimenti su data di emissione e sconto integrale in fattura

14/05/2024

Permessi per assistenza disabili e congedo parentale: possibile una programmazione?

14/05/2024

Bonus mamme: come comunicare i codici fiscali dei figli all'INPS

14/05/2024

Mantenimento e assegno. Sezioni Unite: sì alla sospensione feriale

14/05/2024

Decreto Superbonus, con Sugar tax dal 2024. In vista la proroga

14/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy