La procedura di insolvenza abbatte le frontiere europee

Pubblicato il 18 gennaio 2006

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza del 17 gennaio 2006, in merito alla causa C-1/04 sul regolamento comunitario 1346 del 29 maggio 2000, dispone che la competenza della procedura di insolvenza rimane al giudice nazionale che ha aperto il procedimento, trovandosi nel suo territorio il "centro degli interessi principali del debitore", anche quando questi trasferisca le proprie attività successivamente alla presentazione della domanda di apertura della procedura, purché il trasferimento avvenga prima di una decisione in grado di produrre effetti sul suo patrimonio. La decisione della Corte Ue è volta ad evitare che il debitore possa scegliere il tribunale più favorevole.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Aggiornamento catastale strutture ricettive all’aperto: obbligo entro il 15 dicembre

11/12/2025

LdB 2026, tassa sui pacchi, affitti brevi, Tobin tax

11/12/2025

Acconto Iva 2025, versamento entro il 29 dicembre

11/12/2025

Malattia in Uniemens: ufficializzato lo slittamento di due mesi per le novità

11/12/2025

Versamento dell’acconto Iva 2025 in scadenza il 29 dicembre

11/12/2025

Accordo Prevedi del 4 luglio: come si calcola e si tassa l’importo sostitutivo

11/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy