La prova pende sulla testa del contribuente

Pubblicato il 19 ottobre 2009 La sussistenza di un'agevolazione tributaria e, in genere, di ogni norma che permetta l’accesso a un regime di esenzione, va positivamente provata dal soggetto che la invoca, poiché i benefici fiscali costituiscono un'eccezione alla regola generale dell'imponibilità dei redditi. Così, in una plusvalenza realizzata mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, al fine di usufruire del regime di esenzione, spetta al contribuente provare la circostanza secondo cui i predetti immobili sono stati adibiti ad abitazione principale, sua o dei suoi familiari, per la maggior parte del periodo di possesso. Inoltre, sul piano processuale queste eccezioni si traducono in fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione tributaria che, ai sensi dell'articolo 2967 del Codice civile (regola generale sull'onere della prova), devono necessariamente essere allegati e dimostrati dal contribuente. E', in estrema sintesi, il principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte Suprema n. 20094, del 18 settembre 2009.
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