La rendita entra in successione

Pubblicato il 15 gennaio 2007

In tema di previdenza complementare sono state sollevate molte incertezze, nell’articolo di oggi si analizza il caso del trattamento di fine rapporto conferito in caso di premorienza dell’iscritto. Nello specifico l’autore esamina le regole dei fondi pensione in ragione dell’adeguamento alle nuove disposizioni del Dlgs 252/2005 ed alle linee guida dettate dalla Covip. Vengono inquadrati due ipotesi di eventi luttuosi, diverse sotto il profilo previdenziale: decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica ed il decesso dopo la maturazione del diritto. Nel primo caso, detta legge il comma 3 dell’articolo 14 del citato decreto legislativo, per cui l’intera posizione individuale maturata viene riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dal de cuius; nel secondo caso, interviene il comma 5 dell’articolo 11 dello stesso Dlgs 252/2005, che prevede o la restituzione agli eredi del montante residuo o l’erogazione agli stessi di una rendita calcolata in base al montante residuale (erogazione frazionata).

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