La responsabilità del commercialista

Pubblicato il 14 luglio 2016

Necessario provare il nesso di causalità tra prestazione e danno

I casi in cui il Dottore Commercialista o più in generale il consulente fiscale sono chiamati davanti al giudice dai propri clienti per inadeguatezza della prestazione sono diversi e sempre più numerosi. In molte situazioni il professionista viene citato davanti al giudice civile per il risarcimento del danno creato al cliente dopo ad esempio un provvedimento impositivo divenuto definitivo, a seguito dell'esistenza di un nesso causale tra il “danno accertativo” e lo svolgimento della prestazione professionale.

Sul caso specifico la Cassazione (seconda sezione civile) è tornata con una sentenza depositata il 16 giugno scorso (n. 12463). La sentenza fornisce diversi chiarimenti utili per il corretto inquadramento delle obbligazioni civilistiche che il professionista assume con l’accettazione dell’incarico professionale.

Obbligazioni di mezzi

La maggior parte delle prestazioni professionali (in conseguenza della stipula di un contratto d’opera intellettuale), si configurano come obbligazioni di mezzi (si pensi al mandato per l’assistenza in sede di verifiche e di controlli fiscali).

Il professionista è dunque responsabile solo del modo in cui svolge l’incarico e della sua preparazione professionale, ma non anche del risultato.

Raramente la prestazione dovuta dal professionista prevede una obbligazione di risultato, questo potrebbe accadere, ad esempio, quando si assume l'impegno per la trasmissione telematica della dichiarazione del cliente.

Tuttavia, al professionista prestatore d'opera va attribuita una diligenza qualificata ovvero superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire.

L’art. 1176 co. 2 del Codice Civile, prevede in particolare che “nell'adempimento delle obbligazioni relative all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.

Nell'esercizio del suo incarico, il professionista per adempiere all'obbligo della diligenza qualificata dovrà:

Osserva – Nel caso specifico di un commercialista rientra nell'ambito della diligenza professionale il costante aggiornamento professionale (oltre che obbligatorio), necessario per fornire al cliente una prestazione valida e poter adempiere all'incarico.

I gradi della responsabilità

Ferma restando la diligenza qualificata che deve essere richiesta al professionista, lo stesso risponde generalmente anche per colpa lieve (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti).

La diligenza richiesta comporta infatti uno speciale impegno, la cui espressione va sintetizzata nel concetto di perizia, intesa come quel complesso di regole tecniche e professionali espresse dal livello medio della categoria d'appartenenza.

Se il professionista non pone nello svolgimento dell’attività professionale (e dello specifico incarico) la diligenza media della categoria di appartenenza, la sua responsabilità verso il cliente per i danni a questo causati, rientra nella fattispecie della responsabilità contrattuale.

Il comportamento “dannoso” del professionista, può essere qualificato come:

Osserva - Il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento è di 10 anni dall’atto professionale che è causa del danno.

Il cliente che comunque ritiene di aver subito un danno dall’attività del professionista, al fine di ottenerne il risarcimento, dovrà dar prova in sede giudiziale del contratto sottoscritto e dimostrare:

Inoltre, quando la prestazione richiesta al professionista configura un’obbligazione di mezzi (ovvero nella maggioranza dei casi), il cliente non potrà lamentarsi del mancato raggiungimento del risultato sperato, ma solo del modo in cui il professionista ha svolto il suo compito, addebitandogli l’eventuale negligenza o imperizia nell’eseguire l’incarico.

Obbligo dell'assicurazione professionale

E' importante soffermarsi sul fatto che nell'esercizio della sua attività professionale il professionista ha l’obbligo di assicurarsi contro i danni provocati ai clienti, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.8.2012, n. 137 (in attuazione dell’art. 3, comma 5, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale inoltre lo stesso deve rendere noto al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Limitazione della responsabilità

L’art. 2236 del Codice Civile prevede una particolare forma di limitazione della responsabilità contrattuale del professionista.

La norma dispone che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.

Sul punto la Cassazione (in una sentenza del 2002) ha precisato che “nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà la norma dell'art. 2236 c.c. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave”.

La prova dell'esistenza di tale presupposto, che comporta una deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista.

In relazione alle disposizioni sulla ripartizione dell’onere della prova nel caso in cui la prestazione del professionista abbia causato un danno al cliente, per ottenere il risarcimento del danno stesso, quest’ultimo dovrà provare danno, colpa e nesso di causalità.

Il professionista per sottrarsi all’obbligo di risarcimento dovrà provare che si trattava di prestazione comportante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ossia il presupposto che fa scattare l’esimente di cui all’art. 2236 c.c..

Tuttavia se il cliente riesce a sua volta a provare che il danno subito è conseguenza di un comportamento tenuto dal professionista con dolo o colpa grave, quest’ultimo sarà comunque tenuto al relativo risarcimento indipendentemente dal grado di difficoltà della prestazione.

Il caso

La vicenda sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità deriva da un atto con il quale il contribuente ricorrente in Cassazione richiedeva il risarcimento dei danni da parte del proprio commercialista derivante da responsabilità professionale.

La quantificazione del danno corrispondeva all’entità delle imposte, sanzioni e interessi contestati alla medesima ricorrente nell’ambito di un accertamento induttivo a seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza.

Al commercialista incaricato alla rappresentazione contabile dell'attività del contribuente vengono imputati una serie di inadempimenti e una generale negligenza dello stesso.

Le irregolarità imputate dalla ricorrente al professionista riguardano:

Il contribuente impugnava l'atto impositivo notificato alle Corti tributarie di merito, ottenendo una sentenza di primo grado favorevole e una sentenza di secondo grado in cui risultava soccombente.

La vicenda veniva poi posta al vaglio dei Giudici di legittimità senza tuttavia ottenere una pronuncia sul merito, avendo la Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso per vizio di notifica da parte del legale della ricorrente.

A seguito dell’intervenuta definitività dell’atto impositivo, il contribuente chiamava in causa il professionista in sede civile per ottenere il risarcimento del danno, ritenendolo in relazione di causa-effetto con l’inadeguata prestazione professionale del commercialista.

Il professionista naturalmente, eccependo la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento, avanzando nel contempo domanda di pagamento di alcune somme a titolo di emolumenti non saldati dallo stesso contribuente.

I giudizi di merito

Il tribunale investito del merito della questione accoglieva parzialmente la domanda del contribuente ricorrente riconoscendogli un modesto risarcimento, ma accoglieva anche contestualmente la domanda del professionista, condannando il contribuente al pagamento di parte degli emolumenti richiesti dallo stesso.

Tale giudizio veniva confermato dalla Corte di appello in quanto veniva evidenziato che il contribuente ricorrente non aveva provato la responsabilità del professionista per la massima parte degli addebiti.

Il nesso di causalità

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo infondate o inammissibili le ragioni dello stesso , tuttavia ha confermato e condiviso l'iter motivazionale delle pronunce di merito.

Nell'elaborazione della sua tesi ha sottolineato alcuni principi che sottostanno nel rapporto professionista-cliente in materia di contabilità e adempimenti tributari.

Nello specifico, viene ribadito che in tema di responsabilità contrattuale, spetta al soggetto che ha subito il danno fornire la prova sia dell’esistenza dello stesso, sia della sua riconducibilità all' inadempimento del debitore.

Il soggetto presunto danneggiato deve poter provare:

Nel caso specifico la Cassazione ha delineato alcuni principi come quello che l’incarico assunto dal commercialista (peraltro in mancanza di un contratto scritto), concernente la rappresentazione contabile dei fatti aziendali del contribuente ricorrente, implicava lo svolgimento di prestazioni professionali sulla base dei dati forniti dal cliente.

Il contribuente non può dolersi del fatto che il professionista non abbia registrato alcune fatture passive concernenti consumi di energia elettrica (ritenendo obbligatoria per quest’ultimo la sollecitazione della consegna documentale da parte del cliente).

Viene evidenziato come il rapporto tra commercialista e cliente si configura come un contratto con il quale il primo si obbliga dietro corrispettivo a fornire la sua prestazione e il secondo deve fornire dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettergli di eseguire l’incarico.

La Cassazione ritiene corretta la tesi dei Giudici di merito secondo la quale il commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo esigibile un’autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture stesse.

Un secondo principio evidenziato dalla Corte concerne il fatto che il commercialista non aveva il compito di sovraintendere all’amministrazione della ditta e alla fase commerciale e, secondo tale assunto, l'errata predisposizione dell'inventario non è imputabile materialmente e direttamente al professionista.

Non era imputabile nemmeno la tenuta irregolare (secondo il contribuente) del mastrino di cassa.

Queste sono circostanze dalle quali non deriva inadempienza contrattuale da parte del commercialista e nemmeno situazioni di negligenza o imperizia, e che in ogni caso non avrebbero potuto determinare l’inattendibilità della contabilità della parte attrice e nemmeno l’irregolare tenuta della stessa.

Un terzo assunto della Corte ravvisa l'assenza del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno lamentato dal contribuente ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento.

Nello specifico il contribuente ricorrente non ha provato che, qualora il commercialista avesse tenuto la condotta dovuta, il danno sarebbe stato evitato.

Tale danno infatti veniva ricondotto all’ammontare di imposte, sanzioni e interessi conseguenti all’accertamento fiscale subito dall’azienda, ma non era stato provato se tale danno fosse conseguenza diretta e immediata della mera asserita inadempienza del professionista o invece di una condotta di evasione da parte della contribuente.

Quadro normativo

Sentenza Cassazione (Seconda Sezione Civile) n. 12463 depositata il 16 giugno 2016

Art. 1176 Codice Civile

Art. 2236 Codice Civile

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011

 

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