La riforma fallimentare limita la bancarotta

Pubblicato il 16 giugno 2009
Le Sezioni unite penali della Cassazione, con sentenza del 12 giugno scorso, la n. 24468, sono intervenute in materia di successione di norme penali, affermando che, in questi casi, è necessario procedere ad un confronto tra le diverse fattispecie per individuare un eventuale spazio comune e che, qualora l'intervento successivo alteri la fisionomia del reato, ci si trova davanti ad una “abolitio criminis”. In questo contesto, la retroattività è giustificata per la volontà di continuare a punire chi in passato ha commesso un fatto che l'ordinamento non considera più meritevole di sanzione penale. In particolare, i giudici di legittimità, nella causa contro Angelo Rizzoli, della Rcs, si sono soffermati sul reato di bancarotta fallimentare, sancendo che, dalla cancellazione dell'amministrazione controllata da parte della nuova Legge fallimentare, ne deriva la soppressione dell'art. 436 della medesima legge nella parte in cui quest'articolo richiama l'istituto e fa dipendere dalla sua operatività la punibilità delle condotte. Eliminato, cioè, ogni riferimento all'amministrazione controllata nella fattispecie penale, la situazione dell'amministratore in temporanea difficoltà è ritenuta penalmente irrilevante. Punibili, rimangono, tuttavia, le condotte di bancarotta che ricomprendono l'appropriazione indebita e il falso in bilancio.
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