La risorsa alternativa del ricorso al fondo patrimoniale

Pubblicato il 03 agosto 2009

Il fondo patrimoniale – che è vincolo posto nell’interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e realizza la costituzione di un patrimonio separato o di destinazione, con limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti – ha appunto la funzione di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione esistenti nella famiglia.

La disciplina dell’istituto – che si estingue quando il matrimonio, in favore del quale i beni erano stati vincolati, viene meno - è contenuta negli articoli 167 (“Costituzione del fondo patrimoniale”) e seguenti del Codice civile.

I beni vincolati non possono subire esecuzione forzata ad opera dei creditori (divenendo perciò relativamente inespropriabili), se non quando si tratti di beni che il creditore stesso conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Sembra che per effetto della crisi economica il fondo patrimoniale - che rappresenta la derivazione diretta del previgente istituto del “patrimonio familiare” – sia tornato a diffondersi rispetto ad altre forme di protezione del patrimonio recentemente più diffuse: il trust o i vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile. Ciononostante, incontra due limiti tali per cui è utilizzabile unicamente dalla famiglia di tipo “tradizionale” (quella nucleare) e per i soli beni immobili, mobili e i titoli di credito.

Alessia Lupoi

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