La servitù di passaggio sul fondo produce una plusvalenza tassabile

Pubblicato il 11 ottobre 2008 In risoluzione n. 379 del 10 ottobre scorso, l’Amministrazione finanziaria sostiene che equivalendo a cessione di bene immobile, la costituzione del diritto di servitù può generare plusvalenza tassabile (articolo 67, lettera b del Tuir). L’articolo 9 del Testo unico delle imposte sui redditi assimila, infatti, la costituzione di diritti reali alla cessione.
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