La sicurezza si estende al computer portatile

Pubblicato il 22 maggio 2008 Attraverso il titolo VII del decreto legislativo n. 81/2008 – nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – il campo di applicazione della sicurezza viene esteso anche ai videoterminali “portatili”. In altri termini, rientra in tale tutela il lavoratore che utilizza computer portatili in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, tolte le interruzioni. Le modalità e la durata delle interruzioni sono fissate dalla contrattazione collettiva anche aziendale o temporaneamente dal medico competente. In mancanza di essa, si stabilisce che il lavoratore ha diritto, comunque, a una pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro continuo al videoterminale e la fruizione deve essere effettiva e le ore non sono cumulabili all’inizio o al termine dell’orario di lavoro. Dunque, la pausa è considerata parte integrante dell’orario di lavoro e in essa non sono compresi i tempi di attesa davanti al computer tra un’operazione e l’altra, nel caso in cui non sia previsto che il lavoratore possa abbandonare il posto di lavoro. In questi casi specifici è obbligatoria l’assistenza sanitaria, particolarmente indirizzata ai rischi per la vista e per gli occhi e a quelli per l’apparato muscolo-scheletrico. I requisiti minimi per l’uso del videoterminale sono contenuti nell’allegato 34, ed essi si applicano anche alle attività svolte dai lavoratori occupati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, se le prestazioni si svolgono nei luoghi di lavoro del committente. Per i datori di lavoro e dirigenti che non ottemperano all’obbligo di informazione/formazione idonea dei lavoratori sono previste sanzioni che vanno dall’arresto all’ammenda.
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