La “solidarietà” trova i fondi

Pubblicato il 01 aprile 2009 L’Inps, con la circolare n. 48/2009, ha reso noto che il ministero del Lavoro (nota n. 14668 del 29 ottobre 2008) ha sbloccato le risorse e ha fornito le istruzioni necessarie per l’applicazione delle riduzioni contributive a favore delle imprese che hanno adottato i contratti di solidarietà, al fine di evitare riduzioni del personale. L’Inps, dunque, ribadisce che entro il 16 giugno i datori di lavoro che hanno stipulato dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 accordi di solidarietà difensiva, con intervento di Cigs, possono fruire delle riduzioni contributive spettanti in base alla riduzione di orario concordata. I benefici economici commisurati alla riduzione dell’orario di lavoro sono stati disciplinati dall’articolo 5 della legge n. 236/93. Sono previste percentuali diverse di riduzione degli oneri contributivi a seconda dell’entità della riduzione di orario di lavoro. La riduzione può essere riconosciuta per 24 mesi. Il beneficio si riferisce ad un periodo lontano nel tempo, pertanto le aziende cessate potranno recuperare gli importi spettanti con la procedura di regolarità contributiva. Il beneficio in questione è alternativo agli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno e ad ogni altra forma di riduzione contributiva.
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