La stretta sui rimborsi dimentica i viaggi

Pubblicato il 20 agosto 2006

Le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 36, comma 29, del Dl 223/06 in materia di determinazione del reddito professionale, con specifico riguardo alla gestione dei rimborsi spesi, risultano difficilmente applicabili ai casi concreti nonostante i chiarimenti forniti dalla circolare n. 28/E/2006. Infatti, mentre sono disciplinati i rimborsi per spese di vitto e alloggio non sono oggetto di attenzione i rimborsi del viaggio effettuato dal professionista per conto e su incarico del committente. La modifica apportata al comma 5 dell’articolo 54 del Tuir assicura la piena deducibilità delle spese di vitto e alloggio se anticipate dal committente per conto del professionista e la circolare indica una serie di adempimenti necessari per il rimborso. Al contrario, la modifica citata non interviene sulle spese di viaggio, che sono altrettanto frequenti nelle trasferte di lavoro dei professionisti per conto e su incarico del committente. In assenza di indicazione normativa al riguardo si potrebbero formulare due ipotesi:

* se il committente sostiene direttamente la spesa e la fattura gli viene intestata, il costo è deducibile per lo stesso committente e non genera reddito da lavoro autonomo;

* la nuova norma del comma 5, articolo 54 deve intendersi applicabile a ogni tipologia di spesa anticipata dal committente e della quale beneficiario è il professionista.

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