La stretta sui rimborsi dimentica i viaggi

Pubblicato il 20 agosto 2006

Le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 36, comma 29, del Dl 223/06 in materia di determinazione del reddito professionale, con specifico riguardo alla gestione dei rimborsi spesi, risultano difficilmente applicabili ai casi concreti nonostante i chiarimenti forniti dalla circolare n. 28/E/2006. Infatti, mentre sono disciplinati i rimborsi per spese di vitto e alloggio non sono oggetto di attenzione i rimborsi del viaggio effettuato dal professionista per conto e su incarico del committente. La modifica apportata al comma 5 dell’articolo 54 del Tuir assicura la piena deducibilità delle spese di vitto e alloggio se anticipate dal committente per conto del professionista e la circolare indica una serie di adempimenti necessari per il rimborso. Al contrario, la modifica citata non interviene sulle spese di viaggio, che sono altrettanto frequenti nelle trasferte di lavoro dei professionisti per conto e su incarico del committente. In assenza di indicazione normativa al riguardo si potrebbero formulare due ipotesi:

* se il committente sostiene direttamente la spesa e la fattura gli viene intestata, il costo è deducibile per lo stesso committente e non genera reddito da lavoro autonomo;

* la nuova norma del comma 5, articolo 54 deve intendersi applicabile a ogni tipologia di spesa anticipata dal committente e della quale beneficiario è il professionista.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Privacy: al via la consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

13/05/2025

Bonus giovani: via alle domande dal 16 maggio

13/05/2025

Bonus donne: come fare domanda dal 16 maggio

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy