La tassa rifiuti divisa nelle liti

Pubblicato il 21 marzo 2006

La tariffa rifiuti - in via di soppressione con il Testo unico ambientale, che prevede una nuova tariffa – è nata per sostituire la tassa rifiuti, ma i principi d’applicazione del prelievo non sono dissimili da quelli della tassa: anche nella tariffa, il debitore è colui che occupa o possiede locali e la tariffa s’applica in base a regole di legge, non contrattuali. Ne è nata la questione, per gli operatori, di stabilire se sotto le apparenze d’un’entrata patrimoniale si celasse un tributo. La risposta avrebbe determinato l’individuazione della giurisdizione cui affidare le cause sulla Tarsu (ora Tia): autorità ordinaria nel primo caso (entrata patrimoniale), giustizia tributaria nel secondo (tributo). Due sentenze – nn. 3274/06 e 4895/06 – hanno dato interpretazioni contrastanti sulla tariffa rifiuti: la prima ha ritenuto competente al giudizio il giudice ordinario, la seconda le commissioni tributarie. Tuttavia, è un contrasto solo apparente, spiegabile con le differenti situazioni esistenti al momento della proposizione della domanda iniziale. Di conseguenza: per i giudizi che hanno avuto inizio prima del 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge 248/05), se si è adito il giudice ordinario, la controversia resta a quest’autorità (articolo 5 Cpc), se si è adita , il giudizio resta ad essa, per il principio generale dell’immediata operatività delle innovazioni processuali (sentenza 4595/06); per tutti gli altri ricorsi, ossia quelli presentati dal 3 dicembre 2005, la competenza esclusiva è delle Commissioni tributarie.        

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