La via alternativa per l'uscita dal luogo di lavoro deresponsabilizza l'azienda in caso di infortunio

Pubblicato il 12 aprile 2010 Una sentenza dal contenuto chiaro, la 7373/2010 emanata dalla Cassazione, pone in capo al dipendente, anche disabile, che scelga un percorso alternativo all’usuale per raggiungere più in fretta l’auto evitando così la pioggia ma procurandosi un infortunio, la responsabilità dell’accaduto. Egli non sarà risarcito, né quanti come lui non possano dimostrare l’inagibilità della via ordinaria d’uscita, dunque “un rapporto di causalità tra comportamento aziendale ed evento infortunistico”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy