La via dei rimborsi Irap per disinnescare le liti

Pubblicato il 12 gennaio 2009

Il Dl 185/08, all’articolo 6 ha aperto alla possibilità, seppur parziale, della deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi. Per il passato, inoltre, lo stesso decreto legge prevede un rimborso dell’imposta regionale nei limiti di decadenza dei 48 mesi dal versamento. La decorrenza della nuova norma va dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 per i soggetti aventi l’esercizio sociale corrispondente con l’anno solare. La deduzione dall’imponibile delle imposte sul reddito viene forfettariamente determinata nella misura pari al 10% dell’imposta regionale. Pertanto, dal punto di vista operativo, sembrerebbe potersi dedurre che il contribuente ai fini del calcolo dell’imponibile delle imposte sul reddito dell’anno 2008 e di quelli successivi dovrà:

- prima di tutto determinare l’imponibile Irap e, quindi, l’imposta regionale dovuta per il periodo d’imposta;

- calcolare il 10% dell’Irap complessiva e portarla come variazione in diminuzione dell’imponibile reddituale quale componente extracontabile.

La norma sulla deducibilità Irap ai fini delle imposte dirette presenta, però, più di qualche aspetto controverso, che se affrontato subito in sede di conversione in legge del decreto d’urgenza anti-crisi potrebbe evitare ai contribuenti molti dubbi interpretativi in sede di sua applicazione.

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