L’acconto di luglio separa i contribuenti

Pubblicato il 11 luglio 2006

L’estensione della base imponibile decisa dal dl 223/06 complica i calcoli delle società a ridosso della scadenza del 20 luglio. In virtù delle nuove indicazioni contenute nell’articolo 36, comma 34, del decreto legge – che prevede che la quantificazione dell’acconto Ires per l’esercizio in corso al 4 luglio 2006 s’effettui come se, nel periodo d’imposta precedente, le nuove regole fossero già entrate in vigore – l’acconto di chi utilizza il metodo storico non risulta dal modello Unico 2006 ma da un complicato calcolo dell’imposta virtuale corrispondente al maggior imponibile che la manovra bis avrebbe provocato. Il riferimento è agli acconti dovuti “ai fini dell’imposta sul reddito delle società”. Va dunque escluso che l’applicazione anticipata delle norme del decreto si estenda anche all’Irpef; allo stesso modo, il richiamo all’Ires, non ai contribuenti soggetti al tributo, fa ritenere che non vada effettuato alcun ricalcolo per l’Irap, neppure da parte delle società di capitali.

Il ricalcolo degli acconti Ires trascina, invece, gli ammortamenti dei fabbricati strumentali, distinguendo tra imprese che hanno esposto in bilancio un valore distinto tra costo del costruito e costo del terreno e quelle che hanno esposto un valore unico e complessivo. La gran parte delle imprese ha scelto la seconda ipotesi, anche in linea con il documento Oic 16. L’impresa che non ha separato i due dati deve calcolare il 20% del costo complessivo da attribuire forfettariamente al terreno e poi sottrarre il dato risultante al costo complessivo per determinare il nuovo montante su cui individuare la quota di ammortamento.

A coinvolgere anche Irpef e Irap sono le nuove regole ai fini degli studi di settore, che hanno equiparato le modalità di accertamento basate su essi. Ovvero, nessuna differenza distingue il contribuente in contabilità ordinaria dal contribuente in contabilità semplificata, poiché per entrambi l’accertamento scatta dal momento che risultano non congrui nel periodo d’imposta rispetto ai risultati di Gerico, già dal periodo d’imposta 2005 (contro i principi dello statuto del contribuente, che dispone l’irretroattività delle norme tributarie); anche se, per “attenuare” la portata delle nuove disposizioni, il dl ha decretato che l’adeguamento alle risultanze di Gerico possa essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione e non entro quello di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

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