L’aiuto del datore per l’asilo soggetto ai contributi Inps

Pubblicato il 27 novembre 2008 La Corte Costituzionale con ordinanza 344 del 20/23 ottobre 2008, accogliendo quasi interamente la tesi dell’Inps (messaggio 26407 diffuso ieri), ricorda che per la determinazione dell’imponibile previdenziale (ossia quella parte di retribuzione su cui sono dovuti i contributi sia a carico del datore di lavoro, sia del lavoratore) a partire dal 1° gennaio 1998 opera l’armonizzazione delle basi fiscali e previdenziali. Le regole previste per l’assoggettamento contributivo sono stabilite dall’articolo 51 del Tuir, che elenca anche le voci retributive esenti da contributi, cioè che per la loro peculiarità non possono essere fatte rientrare nell’armonizzazione. Tra queste si trovano anche le somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per la frequenza di asili nido dei loro figli. Tali somme non concorrono a formare il reddito fiscale e contributivo in virtù anche della gratuità del servizio scolastico, da cui la totale esenzione da contributi e imposte. Sul punto l’Inps ha ritenuto, invece, non ammissibile l’esenzione prevista alla lettera f-bis), del citato articolo 51 Tuir, pretendendo il versamento dei contributi. Il contenzioso così sorto ha portato al ricorso dinanzi alla Consulta, concluso con il rigetto delle eccezioni di incostituzionalità.
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