L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 376 del 17 dicembre stabilito che i benefici fiscali concessi dall’articolo 51, comma 1, lettera g), del Testo unico, in caso di offerta di azioni a prezzo scontato alla generalità dei dipendenti, non si applicano quando le azioni sono offerte ai dipendenti di una società soggetta a “controllo congiunto”. L’Agenzia ha negato il beneficio in questo caso, in virtù della nozione di controllo individuata dall’articolo 2359 del Codice civile, che presuppone necessariamente l’esistenza di una situazione in cui un unico soggetto ha la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto.
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