L’antiriciclaggio “divide” i sindaci

Pubblicato il 10 maggio 2006

Pacioli esamina, nel documento 11 del 9 maggio, la disciplina antiriciclaggio nel suo complesso, che segue le osservazioni fatte e divulgate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nei giorni scorsi e l’istruzione sulla materia che hanno dettato i consulenti del lavoro. In evidenza sta il fatto che i membri dei collegi sindacali che svolgono la sola funzione di controllo sull’amministrazione debbano ritenersi esclusi dagli adempimenti: le istruzioni applicative dell’Uic avevano, infatti, già ritenuto esenti da oneri i professionisti in qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust, strutture analoghe. Al contrario, i sindaci il cui incarico è anche di effettuare il controllo contabile sono pienamente investiti dagli obblighi antiriciclaggio, poiché l'attività di revisione contabile rientra tra quelle per le quali tali adempimenti sussistono.  Il documento della Pacioli ricorda che l’articolo 8, comma 1, del dlgs 56/2004 ha individuato a carico dei professionisti l’ulteriore obbligo di adottare procedure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio, istituendo forme di controllo interno e formando i propri dipendenti e collaboratori.         

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