I giovani di età inferiore ai diciotto anni possono essere assunti con il "vecchio" contratto di apprendistato di cui alla legge n. 25/1955, non essendo ancora operativo il nuovo istituto del diritto-dovere all'istruzione e formazione previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 276/2003. Prende invece il via l'apprendistato professionalizzante di cui al successivo articolo 49 del dlgs n. 276, per il quale l'età massima al momento dell'assunzione è fissata a 29 anni e 364 giorni.
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