L’autocertificazione seleziona gli aiuti

Pubblicato il 17 luglio 2007

Il comma 1223 della Finanziaria stabilito che i destinatari di aiuti di Stato possono avvalersi degli incentivi solo dopo aver dichiarato, con la formula prevista dall’articolo 47 del Dpr 445/2000, di non aver fruito illegittimamente degli aiuti e senza rispettare i vincoli imposti dal Trattato Ue. Il Dpcm 23 maggio chiarito che sono obbligati alla dichiarazione di responsabilità soltanto coloro che hanno beneficiato di un novero molto ristretto di aiuti di Stato, giudicati poi illegittimi. Per il momento l’autocertificazione dovrà essere rilasciata da coloro che hanno fruito degli sgravi contributivi per le assunzioni operate con contratti di formazione e lavoro e da coloro che hanno ricevuto aiuti per le società che gestiscono pubblici servizi, create dagli enti locali. Coloro che hanno fruito di un aiuto incompatibile non potranno rilasciare le dichiarazioni allegate al Dpcm, pena le rigide sanzioni penali e amministrative previste per un’autocertificazione non corrispondente al vero.

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