Lavoratore notturno, la definizione dell’INL

Pubblicato il 30 novembre 2020

Con nota n. 1050 del 26 novembre 2020 l’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, chiarisce la definizione di “lavoratore notturno”.

Sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si è espresso con nota prot. n. 12165 del 26 novembre 2020 – richiama alcune definizioni contenute nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, a cominciare da quella di “periodo notturno”, ossia il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Per individuare le sette ore consecutive di lavoro si farà riferimento all’orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale – l’intervallo di lavoro, infatti, potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).

Sempre al comma 2 del citato art. 1, la definizione di “lavoratore notturno” è individuata fra i lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa giornaliera almeno per tre ore consecutive negli intervalli sopra indicati, o, in alternativa, qualsiasi lavoratore che svolga almeno una parte della propria attività giornaliera durante il periodo notturno come definito dalle norme sui contratti collettivi di lavoro

In tal ultimo caso è demandata al contratto collettivo l’individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe, pertanto, essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”, e nel caso in cui la contrattazione si limiti a riproporre il testo della norma, senza specificare il numero delle ore utili al fine della qualificazione di lavoratore notturno, ci si deve - per l’INL -  rifare alla disciplina normativa, cioè il lavoratore dovrà effettuare tre ore di lavoro nel periodo notturno per almeno 80 giorni all’anno.

Se non disciplinato dalla contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel c.d. “periodo notturno” almeno tre ore di lavoro per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

È il caso, infine, di ricordare - per l’INL - che solo ai lavoratori notturni si applica il limite massimo di 8 ore lavorative giornaliere, e non a tutti i lavoratori che svolgono una parte del loro orario di lavoro di notte, vedi nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 388 del 12 aprile 2005.

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