La direzione generale per l'Attività ispettiva ha fornito un interpello nel quale ha specificato che il soggetto che svolga lavoro notturno solo saltuariamente non vada considerato "lavoratore notturno" se non lo stabiliscono i contratti collettivi nazionali. Se questi lo prevedono, la prestazione notturna occasionale non sarà comunque soggetta al limite temporale massimo delle 8 ore giornaliere di lavoro in media nelle 24, fissato dal dlgs n. 66/2003.
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