Lavori in corso su “Opzione donna” e “APE sociale”

Pubblicato il 27 ottobre 2020

In attesa di trovare soluzioni alternative a Quota 100 che andrà in pensione con la fine del 2021, con le prime anticipazioni sulla legge di bilancio per il 2021 il Governo ha comunicato l’intenzione di prorogare alcune misure di durata annuale che consentono ad alcune categorie di lavoratori di anticipare l’accesso al pensionamento rispetto al compimento dell’età anagrafica.

Per il 2021 sono in cantiere la proroga di “Opzione donna” e di ”APE sociale: l’opzione donna riguarda le donne in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, mentre l’APE sociale si rivolge a tutti i lavoratori, uomini e donne, in particolare difficoltà sociale o con situazione lavorativa disagiata.

Opzione donna

Opzione donna è una misura introdotta sperimentalmente che, come di consueto, viene rinnovata di anno in anno in attesa di una riforma stabile del pensionamento anticipato rispetto all’età anagrafica.

Attualmente è in scadenza al 31.12.2020 ma il Governo prevede la possibilità di prorogarla anche per il 2021.

Qualora fossero mantenuti i requisiti attuali, la proroga consisterebbe nella possibilità del pensionamento anticipato riservato alle donne che, al 31 dicembre 2020, abbiano compiuto 58 anni di età, se lavoratrici dipendenti, 59 anni se autonome, che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi.

Il calcolo della pensione è esclusivamente contributivo

La condizione indispensabile è che le donne accettino la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Si tratta quindi di una facoltà di pensionamento anticipato che comporta una riduzione del trattamento pensionistico che sarebbe spettante in caso di pensionamento ordinario a parità di contributi.

Come si ricorderà, gli anni di contributi versati fino al 31.12.1995 danno origine a una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, più favorevole rispetto al metodo di calcolo contributivo che si applica per i periodi dal 1.1.1996 per coloro che non avevano 18 anni di contributi al 31.12.1995 e per tutti i neoassunti dal 1.1.1996.

Con l’Opzione donna la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo, quindi con una penalizzazione economicamente più rilevante in relazione a quanti più anni sono stati versati fino al 31.12.1995.

Da quando decorre la pensione

Una volta raggiunti i requisiti di anzianità anagrafica (58 anni per le dipendenti e 59 per le lavoratrici autonome) e contributivi (35 anni di contributi), la decorrenza della pensione è posticipata mediante l’applicazione del meccanismo delle finestre.

In particolare, il diritto effettivo alla pensione si consegue trascorsi:

Esempio

Ad esempio, una lavoratrice dipendente che maturerà i requisiti al 31 marzo del 2021, potrà incassare il primo assegno pensionistico non prima del mese di aprile del 2022, mentre la lavoratrice autonoma dovrà attendere il mese di ottobre.

Naturalmente, se i requisiti sono già stati raggiunti negli anni scorsi e la finestra è già trascorsa, la pensione sarà erogata dal mese successivo alla domanda.

APE sociale

Innanzitutto è bene precisare che APE sociale non è una pensione vera e propria ma una indennità di accompagnamento alla pensione.

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata dell’INPS, che hanno compiuto almeno 63 anni di età, che hanno cessato il lavoro, non raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia e sono in particolari condizioni sociali ovvero hanno svolto lavori gravosi.

Requisiti socio economici

Per accedere con i requisiti socio-economici i richiedenti devono essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Per le donne il requisito è ridotto di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Oltre al requisito contributivo, i lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  1. essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e aver percepito integralmente la NASPI da almeno 3 mesi;
  2. lavoratori a tempo determinato licenziati per scadenza del termine del rapporto di lavoro a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e hanno percepito integralmente la NASPI da almeno 3 mesi;
  3. lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  4. lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%.

Lavori gravosi

Per accedere con questa condizione è necessario essere in possesso, al momento della decorrenza dell'indennità, di almeno 36 anni di anzianità contributiva e di aver svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una o più delle seguenti attività gravose:

Anche in questo caso, per le donne i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Quanto spetta e per quanto tempo

L'indennità APE sociale è concessa dal mese successivo alla domanda, a condizione che siano stati raggiunti i requisiti, compresa la cessazione del lavoro, per tutti i mesi mancanti fino al raggiungimento del pensionamento sia di vecchiaia che anticipato.

L'importo mensile è pari a quello della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione con un tetto massimo di € 1.500 mensili.

Viene pagato per 12 mensilità, senza tredicesima, e su di esso non spettano gli ANF, né sono riconosciuti contributi figurativi.

In caso di decesso del titolare, l’indennità non spetta ai superstiti, i quali possono chiedere la pensione di reversibilità indiretta che sarà calcolata sulla contribuzione effettivamente versata.

Compatibilità

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, né con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

È possibile svolgere attività lavorativa da dipendente a condizione che il reddito annuo non superi gli 8.000 euro, ridotti a 4.800 per l’attività autonoma.

In caso di superamento del reddito, l’INPS recupera l’APE sociale per l’intero anno.

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