Lavori sotto tensione

Pubblicato il 08 luglio 2016

Con circolare n. 21 del 7 luglio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni relative alla “esecuzione di lavori sotto tensione” ed alla “formazione del personale che opera sotto tensione”.

Rinnovo autorizzazione all’esecuzione

Chiarisce la circolare che per il rinnovo dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori sotto tensione alla scadenza del triennio, occorre presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - divisione III, via Fornovo n. 8, 00192 Roma.

L’istanza di rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente, dovrà essere prodotta in originale completa della relativa documentazione, in bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, nonché riprodotta su supporto informatico.

Tale istanza dovrà essere inviata anche a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.

Le modifiche delle condizioni e dei requisiti richiesti dal decreto 4 febbraio 2011 devono essere comunicate tempestivamente, a prescindere dal rinnovo triennale.

Rinnovo dell’autorizzazione alla formazione

Per il rinnovo dell’autorizzazione alla formazione del personale che opera sotto tensione alla scadenza del triennio, occorre presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - divisione III, via Fornovo n. 8, 00192 Roma.

L’istanza di rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore richiedente, dovrà essere prodotta in originale completa della relativa documentazione, in bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, nonché riprodotta su supporto informatico ed inviata anche a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.

Sottolinea la circolare ministeriale che anche in questo caso le modifiche delle condizioni e dei requisiti richiesti dal decreto 4 febbraio 2011 devono essere comunicate tempestivamente, a prescindere dal rinnovo triennale.

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