Lavoro intermittente, da luglio si comunica la chiamata

Pubblicato il 19 giugno 2013 Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n. 141, del 18 giugno 2013, del decreto del 27 marzo 2013 del Ministero del lavoro, entra in vigore - dal 3 luglio 2013 – la nuova modalità di comunicazione preventiva in caso di contratti di lavoro intermittente.

Il datore di lavoro e i soggetti abilitati, ogni volta che effettuano la chiamata del lavoratore assunto, devono inviare il modello di comunicazione “Uni- intermittente” - contenente i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, oltre la data di inizio e fine della chiamata – alla Dtl competente.

I canali di trasmissione del modello consentiti sono esclusivamente l'indirizzo Pec intermittente@lavoro.gov.it o il servizio informatico disponibile sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). Un'unica eccezione è ammessa in caso di prestazione da svolgersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione: in questo caso è possibile inviare un sms contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Nel decreto si specifica, inoltre, che l'uso del fax è consentito esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di comunicazione stabiliti come esclusivi.

La riforma Fornero (legge n. 92/2012) prevede che l'inadempienza della comunicazione sia punita con una sanzione che va da euro 400 a euro 2.400.
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