Lavoro intermittente senza DVR, trasformazione a tempo indeterminato part-time

Pubblicato il 16 marzo 2018

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett c), D.Lgs. n. 81/2015, è vietato il ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha confermato le disposizioni a suo tempo fornite con circolari nn. 18 e 20 del 2012, in base alle quali la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della suddetta norma comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Tale conclusione si fonda su di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, anche se formatosi in relazione al contratto a termine, ha espresso il principio generale secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro "atipico" ne comporta la nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c., con conseguente conversione dello stesso nella "forma comune" di contratto di lavoro subordinato.

La circolare illustra ampiamente l’orientamento della Suprema Corte e riporta anche la prevalente giurisprudenza di merito, per arrivare a sostenere che l'assenza della valutazione del rischio comporta un vizio del contratto che va corretto ai sensi dell'art. 1419 c.c., senza che possa avere alcun rilievo la mancanza di una norma "sanzionatoria" espressa.

Tuttavia, la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro - in termini quantitativi e qualitativi - realmente effettuato sino al momento della conversione.

In conclusione l’INL, nel confermare le sue indicazioni, ammette che la trasformazione del rapporto di lavoro intermittente in un rapporto subordinato a tempo indeterminato potrà essere a tempo parziale proprio in ragione del principio di effettività delle prestazioni.

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