Lavoro nero, sanzioni a due stadi

Pubblicato il 15 agosto 2006

Con l’entrata in vigore dell’articolo 36 bis della legge 248/2006, a partire dal 12 agosto è stata inasprita la maxi-sanzione per la lotta al lavoro nero prevista dall’articolo 3 del Dl 12/02. Un anno di lavoro irregolare potrebbe far scattare a carico del datore di lavoro una sanzione fino a 42mila euro. Il nuovo importo, infatti, va da 12mila euro per ogni lavoratore irregolare, maggiorato di 150 euro per ogni giornata di lavoro. Il nuovo testo del comma 3, articolo 3, del su indicato decreto come modificato dalla legge di conversione 248/06, dispone che l’importo delle sanzioni civili connesso all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3mila euro, indipendentemente dalla durata della prestazione accertata. E’ stato riscritto anche il comma 5 dello stesso articolo nella parte che stabilisce che “all’irrogazione della sanzione amministrativa provvede la direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente”. Quest’ultima modifica, oltre ad individuare un nuovo organo competente all’irrogazione della sanzione, comporta che il datore di lavoro possa definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione irrogata (Dl 472/97), così come era possibile in passato. Inoltre, per la sanzione non è più ammessa la procedura di diffida prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 124/2004.

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