Lavoro sempre subordinato se è vincolato all'orario

Pubblicato il 05 agosto 2008
La Suprema Corte, con sentenza n. 21031 del 1° agosto 2008, ha rigettato il ricorso avanzato da una società contro la decisione dei giudici di merito che avevano condannato la stessa al pagamento dei contributi a favore di alcuni magazzinieri in quanto, anche se questi lavoravano solo saltuariamente, non erano obbligati ad essere a disposizione del datore tra un ciclo di lavoro e l'altro e venivano pagati con ritenuta d'acconto, di fatto, dovevano seguire le direttive e gli orari di lavoro dell'azienda. Secondo la Cassazione, sia il carattere saltuario della prestazione che la forma di pagamento con ritenuta d'acconto non sono, di per sé, elementi idonei a qualificare il lavoro in termini di autonomia; in realtà, precisano i giudici di legittimità, l'elemento di discrimine tra lavoro dipendente e lavoro autonomo va individuato nella subordinazione, intesa come “disponibilità del prestatore nei confronti del datore con un assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa”. Tutti gli altri elementi, come l'orario, la forma di pagamento, l'assenza di rischio economico, hanno solo valore indicativo, ma non determinante.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy