Le clausole vessatorie finiscono al tappeto

Pubblicato il 18 novembre 2005

La sentenza n. 19140/05, della Corte di Cassazione, muove dal contraddittorio tra una compagnia d'assicurazione ed un cliente, costretto, prima dal giudice di pace poi dal Tribunale, al pagamento di un premio scaduto (compresi gl'interessi). L'assicurato ha invocato la clausola contenuta nelle condizioni particolari del libretto informativo, che prevede l'estinzione dell'accordo alla scadenza, senza obbligo di disdetta. Dal suo canto, la compagnia assicuratrice ha fatto valere una delle clausole vessatorie (approvate per scritto dal cliente), in virtù della quale il contratto si proroga tacitamente se non viene data disdetta, con almeno tre mesi d'anticipo. La Cassazione ha, in merito, sancito il principio di diritto per il quale le clausole favorevoli al contraente battono quelle vessatorie, nei contratti d'assicurazione conclusi con la sottoscrizione di moduli o formulari prestampati.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy