Modifiche al SIA spiegate dall’INPS

Pubblicato il 15 maggio 2017

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto 16 marzo del 2017, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017, è stata emanata una circolare INPS che fornisce indicazioni in merito alle modifiche intervenute in materia di Sostegno all’Inclusione Attiva.

Requisiti di accesso

Il Decreto in questione ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari del SIA prevedendo che, in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, non debba essere superiore a 900 euro mensili.

Inoltre, è previsto che non osta alla concessione della misura il possesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente.

Il punteggio minimo che deve scaturire dalla valutazione multidimensionale del bisogno per l’accesso alla misura deve essere pari almeno a 25 punti.

Sono, poi, esonerati dall’obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione, le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

Importo della misura

Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, viene attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro e tale incremento è riconosciuto anche ai beneficiari correnti del SIA, al momento dell’entrata in vigore del Decreto, per l’intera annualità del beneficio.

Durata del beneficio

Il Decreto precedente prevedeva una durata massima del beneficio pari a 12 mesi ma, poiché prosegue la sperimentazione, il correttivo stabilisce che una nuova domanda di SIA possa essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo beneficio percepito.

La norma si applica anche nei casi di revoca del beneficio, per i quali è necessario ugualmente che intercorrano almeno tre bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta.

Sottoscrizione del progetto personalizzato

Specifica la circolare INPS n. 86 del 12 maggio 2017 che la sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico deve avvenire, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario, entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, e non più entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre.

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