Le nuove istanze di interpello

Pubblicato il 19 novembre 2015

Più chiaro il rapporto tra fisco e contribuente

Lo scorso 7 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.233) il D.Lgs. 156/2015 il quale si occupa anche delle misure per la revisione degli interpelli e del contenzioso tributario. Il citato decreto attuativo della legge delega n. 23 del 11 marzo 2014 (art. 6, comma 6 e art. 10, comma 1, lettere a e b), ha l’obiettivo di apportare la semplificazione delle procedure, e una maggiore certezza dei tempi di risposta dell’interpello.Le misure previste entreranno in vigore dal prossimo anno.

Nello specifico l'articolo 1 del decreto prevede alcune fondamentali modifiche dell'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente. Oltre ai tempi certi di risposta l’obiettivo è quello di abolire l’obbligatorietà dell’interpello (salvo alcuni casi), viene inoltre prevista una generale non impugnabilità delle risposte, e la possibilità di non adeguarsi alle indicazioni fornite, potendo giustificare successivamente il motivo del “comportamento fiscale”.

Interpello e consulenza giuridica

Prima di entrare nel merito del discorso è opportuno effettuare una distinzione tra interpello e consulenza giuridica. L'interpello è un'istanza del contribuente presentata all'Agenzia delle Entrate  prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, quando sono necessari chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta e relativa a tributi erariali da applicare a casi concreti e personali.

Tra le diverse tipologie di interpello individuiamo:

La consulenza giuridica

A differenza dell'istituto dell'interpello (finalizzato alla soluzione di casi concreti e personali), la consulenza giuridica si occupa di individuare il corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate anche nel corso di attività di controllo, o in sede di esame di istanze di rimborso o di autotutela dai seguenti soggetti:

La competenza a trattare le istanze di consulenza giuridica è delle Direzioni Regionali e della Direzione Centrale normativa in ragione della rilevanza territoriale del soggetto richiedente.

Le istanze relative alla consulenza giuridica sono redatte in carta libera e non sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, sono presentate a mano o mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Direzioni regionali o alla Direzione centrale normativa in base alla rispettiva competenza.

Interpello ordinario

L'interpello ordinario è previsto dall'articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in base al quale le istanze sono finalizzate ad ottenere il parere dell'Agenzia delle Entrate in merito all'interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale.

L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso, alla DRE competente in relazione al proprio domicilio fiscale.

Integrazioni

La Direzione competente può chiedere al contribuente di integrare la documentazione per meglio inquadrare la situazione e dare una risposta compiuta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello.

Gli effetti possibili

Se l'Agenzia non si pronuncia, si realizza il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente, comunque il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi.

Gli uffici dell'Agenzia invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, con il presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza. Se invece quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Agenzia.

L’interpello ordinario non può far riferimento alla determinazione di un tributo, o a richieste relative a situazioni che sono già oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione.

Se la richiesta è lecita l’Agenzia risponderà entro 90 giorni, termine che comunque può essere prolungato fino ad una massimo di ulteriori 60 giorni (in generale per tutti i tipi di interpello)  quando viene richiesta una integrazione dei documenti.

Interpello qualificatorio

Al modello generale dell’interpello è stato affiancato un nuovo “prototipo” di interpello, meritevole di autonoma valorizzazione. L’interpello “qualificatorio” è caratterizzato dal maggior peso che assume la valutazione della fattispecie rispetto all’interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto. In questo caso l’istanza del contribuente verte non tanto sulla “applicazione delle disposizioni” ma sulla “corretta qualificazione di una fattispecie complessa” quando, come fattore comune all’interpello puro, sussistano obiettive condizioni di incertezza alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle stesse. Con tale tipologia viene rimossa dal legislatore il limite rappresentato dalla definizione di interpello generale, ampliandone i confini applicativi.

Il decreto richiama esplicitamente il “nuovo” interpello in relazione alla possibilità di chiedere un parere in ordine:

Interpello probatorio

Un'altra tipologia menzionata dal nuovo comma 1 dell’articolo 11 è l'interpello probatorio il quale si sostanzia in una richiesta tesa a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell’accesso a un determinato regime fiscale, azionabile nei casi espressamente previsti. Si tratta in pratica di una categoria di interpello ampia che ricomprende e abbraccia tante figure già previste dal sistema. L’Amministrazione finanziaria ai fini della riposta da fornire al contribuente ha a disposizione 120 giorni, decorsi i quali si determina una situazione di silenzio assenso.

Nella suddetta tipologia di interpello rientrano diverse ipotesi anche eterogenee fino ad oggi presenti tra gli interpelli obbligatori, divenuti facoltativi come ad esempio:

Altre tipologie di interpello sono:

Presentazione dell’interpello

Possono presentare istanza di interpello i contribuenti anche non residenti e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima, senza che a tali fini assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

L’istanza di interpello

Come disposto dall’articolo 3 del Decreto 156/2015 l’istanza deve far riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all’interpello e deve contenere i seguenti elementi:

Se non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede (una sola volta) di integrare la documentazione presentata. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Presentazione dell’istanza e inammissibilità

In caso di mancata presentazione dell’istanza o di ricezione di una risposta negativa, solo in due casi è necessario indicare la fattispecie specifica in sede di dichiarazione dei redditi ossia nel caso di:

Risultano inammissibili quelle istanze che ad esempio:

Coordinamento con l’attività di accertamento

Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11 (istanze di natura disapplicativa o elusiva), avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle Entrate vincola la stessa nei confronti del rapporto con i contribuenti, e gli atti a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta espressa o tacita sono nulli, con riferimento a quel determinato caso e a quel determinato soggetto anche per comportamenti futuri, salvo il caso in cui intervengano rettifiche alla scelta interpretativa, che comunque non operano retroattivamente.

Nel caso in cui il contribuente ha ricevuto una risposta ad un determinato interpello, l’atto di accertamento successivo riguardante deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni del soggetto è nullo nel caso in cui lo stesso non sia preceduto dalla notifica di richiesta di chiarimenti aggiuntivi da fornire entro e non oltre i 60 giorni.

Quadro Normativo

Legge n. 23 del 11 marzo 2014

Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015

Legge n. 212 del 27 luglio 2000

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