Le Piccole Medie Imprese Innovative

Pubblicato il 25 giugno 2015

Semplificazioni per l'innovazione tecnologica

Le PMI innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia o in altro Paese membro dell'Unione Europea, ma con sede produttiva o filiale in Italia, che non superano i limiti dimensionali relativi all'organico e fatturato/bilancio previsti dalla normativa europea, e che soddisfano determinati parametri che riguardano l'innovazione tecnologica.

Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3Investment Compact”, rivolge larga parte delle misure già previste a beneficio delle “start-up” innovative ad una più ampia platea di imprese quali le PMI innovative.

Attraverso questa nuova categoria di imprese l'obiettivo è di:

Le Micro, Piccole e Medie Imprese rappresentano la spina dorsale del sistema economico e produttivo nazionale. La svolta impressa dall’Investment Compact rappresenta un’evoluzione della politica industriale del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) che con lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita sostenibile e la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale più incline ad attingere dal mondo della ricerca e dell’università.

Le start-up innovative e le PMI innovative rappresentano due stadi con cui il Governo ha inteso agevolare la fase di partenza e, anche, accelerare il rafforzamento e la crescita dimensionale delle imprese caratterizzate da una forte dotazione tecnologica.

Alle PMI innovative sono rivolte gran parte delle agevolazioni finora riservate alle start-up innovative, ai sensi del D.L. n. 179/2012 "Decreto Crescita 2.0", quindi regole flessibili per la gestione, piani di incentivazione in equity soggetti a una disciplina fiscale di favore per la remunerazione di dipendenti e consulenti, possibilità di effettuare campagne di equity crowdfunding per la raccolta di capitali, facilitazioni nell'accesso al credito bancario, incentivi fiscali all'investimento.

Alle citate agevolazioni possono accedere le Piccole e Medie Imprese come individuate dalla disciplina comunitaria (1) (raccomandazione 2003/361/CE), che rispettano i seguenti requisiti:

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(1) Sono le imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.

(2) Sono quindi escluse le società di nuova costituzione.

 

CONTENUTO INNOVATIVO

Il contenuto innovativo dell’impresa si identifica con il possesso di almeno due dei seguenti tre criteri che riguardano:

Il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione deve essere in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili mentre sono incluse le spese per l’acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo.

Sono inoltre da ricomprendere tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione:

Per quanto riguarda l'impiego dei dipendenti o collaboratori, almeno 1/5 della forza lavoro complessiva di personale deve essere in possesso di titolo di dottorato di ricerca o sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure è in possesso di laurea e ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, oppure deve essere presente una quota pari ad almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, in possesso di laurea magistrale.

Infine le PMI devono avere la titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

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(3) Definiti dall'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

MISURE DI SOSTEGNO

Il Decreto “Investment Compact” (D.L. n. 3/2015), come già evidenziato, ha riconosciuto alle PMI innovative gran parte delle agevolazioni e semplificazioni previste a favore di start-up innovative.

Per accedere a tali agevolazioni, l’art. 4, comma 2, del decreto, prevede la registrazione delle PMI innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.

Come per le start-up innovative, l’iscrizione in tale sezione speciale avviene trasmettendo in via telematica una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti previsti.

Nota bene – Tra i requisiti previsti vi è l'assenza di iscrizione nella sezione delle start-up innovative. Per tale motivo, in caso di una precedente iscrizione, è necessaria la previa cancellazione da tale sezione, che può essere chiesta in qualsiasi momento dal legale rappresentante della società.

Le PMI innovative sono destinatarie di un’ampia ed articolata gamma di agevolazioni e semplificazioni, che intervengono su diversi aspetti della vita aziendale, rendendo più flessibile la gestione societaria, facilitando l'accesso al credito e la raccolta dei capitali e favorendo l’accesso ai mercati esteri, nello specifico:

Osserva - Il termine crowdfunding indica il processo con il quale vengono conferite somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet. Si parla di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società. In tal caso, la contropartita per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa. È inoltre possibile distinguere altri modelli di crowdfunding a seconda del tipo di rapporto che si instaura tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto il finanziamento.

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(4) La PMI innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.

(5) Con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line”, l’Italia è stato il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno.

 

AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI CHE INVESTONO NEL CAPITALE DELLE PMI INNOVATIVE

Le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale delle PMI innovative beneficiano degli incentivi fiscali di cui all’art. 29 del D.L. n. 179/2012. L'investimento agevolato può essere effettuato:

Per le persone fisiche sono previste detrazioni Irpef del 19% dell’investimento, fino ad un massimo investito pari a 500 mila euro.

Per le persone giuridiche, invece, le agevolazioni sono concedibili sotto forma di deduzione dall’imponibile IRES pari al 20% della somma investita, fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro.

Per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, tali agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione (Regolamento U.E. n. 651/2014).

Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, tali agevolazioni si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

L’efficacia delle agevolazioni per le PMI innovative che operano da più di 7 anni, è subordinata, inoltre, all’autorizzazione della Commissione Europea.

DEROGHE

Le PMI innovative godono di diverse deroghe alle norme di diritto societario (art. 26 del D.L. n. 179/2012). Alcune hanno carattere generale - ossia sono valevoli per tutte le PMI innovative – ed altre sono riservate esclusivamente alle PMI innovative costituite in forma di S.r.l.

Le deroghe alle norme di diritto societario valide per tutte le PMI innovative, indipendentemente dalla forma giuridica, riguardano la disciplina sulla riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale (art. 26, comma 1 del D.L. n. 179/2012).

In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo, come previsto, per le SPA, dall’art. 2446 comma 2, c.c., e, per la SRL, dall’art. 2482-bis, comma 4 c.c.).

In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo, non operando, fino ad allora, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Qualora il capitale non risulti reintegrato entro l’esercizio successivo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria.

Deroghe riservate alle PMI innovative costituite in forma di SRL

Per le PMI innovative costituite in forma di Srl, sono previste le seguenti deroghe alla disciplina ordinaria:

ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI - Adempimenti

Per accedere alle agevolazioni, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese.

L’iscrizione si effettua trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio competente una dichiarazione di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Ogni anno, entro il 30 giugno, vi è l'obbligo per la PMI innovativa di aggiornare i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, pena la perdita del proprio status.

Il registro speciale delle PMI innovative è aggiornato su base settimanale e viene reso pubblico dalla Camera di Commercio, in modo da darne pubblicità e favorire il monitoraggio sull’impatto delle nuove disposizioni sulla crescita economica, l’occupazione e l’innovazione.

Le informazioni da indicare nell'autocertificazione sono indicate nel D.L. n. 3/2015, e riguardano:

L’iscrizione nella sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale; in particolare:

Operativamente per la domanda di iscrizione alla sezione speciale va utilizzato il modello informatico S2, indicando la richiesta di iscrizione nel quadro ”32/ START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” utilizzando il codice 050 “PMI innovativa: iscrizione alla sezione speciale”.

Confronto tra PMI innovative e Start-up innovative

Requisiti

Start up innovative

(art. 25, commi 2 e 3, D.L. 179/2012)

Pmi Innovative

(art. 4, comma 1, D.L. 3/2015)

Società di capitali, (anche in forma cooperativa)

Non quotata

Sì, ma può quotarsi su una piattaforma multilaterale di negoziazione

Residente in Italia o Ue ma con sede o filiale in Italia

Delimitazioni temporali

Nuova o attiva da meno di 5 anni + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall'entrata in vigore del DL 179/2012

Nessuna delimitazione temporale,

ma non si applica a società nuove

Delimitazioni dimensionali

Meno di 5 milioni di fatturato annuo

PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE

Divieto di distribuzione degli utili

No

Delimitazioni nell'oggetto sociale

Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

No

Criteri per rilevare il carattere di innovazione tecnologica

Almeno 1 su 3:

15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo.

Presenza di 2/3 del personale in possesso di laurea magistrale, oppure di 1/3 di dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata.

Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registra.

Almeno 2 su 3:

3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo.

Presenza di 1/3 del personale in possesso di laurea magistrale, oppure di 1/5 di dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata.

Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.

 

MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO – Aggiornamento delle informazioni

La PMI innovativa entro il 30 giugno di ogni anno è tenuta ad aggiornare le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro, per:

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della PMI innovativa deve attestare, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti per la PMI, depositando tale dichiarazione presso il registro delle imprese.

Il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla norma. Il mancato deposito dell’autocertificazione nei termini previsti è equiparato alla perdita dei requisiti con la conseguente cancellazione della PMI innovativa dalla sezione speciale.

NUOVE MISURE A FAVORE DI RICERCA E INNOVAZIONE

Recentemente sono state introdotte delle misure a favore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, sulle quali le PMI innovative possono fare leva. Il riferimento va in particolare al:

Sul credito d'imposta per la ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto “Destinazione Italia, l'art. 1, comma 35, della Legge di Stabilità 2015 ha riscritto la disciplina, differendo la sua operatività al 2015, ma contemporaneamente portando il periodo di fruizione fino al 2019.

Il credito d'imposta è riconosciuto per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Il credito è nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle spese maturate nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, a patto che in ciascuno dei periodi d'imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro.

Il beneficio fiscale raggiunge il 50% per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi all'assunzione di personale altamente qualificato, oppure per costi di ricerca svolta in collaborazione con università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative.

La Legge di Stabilità 2015 - art. 1, commi da 37 a 45 - ha inoltre introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento delle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale.

Il “Patent Box” si applica a decorrere dal 2015, e consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa).

Con l'Investment Compact viene potenziato tale strumento, includendo anche i marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale.

Il Patent Box risulta una potente misura di attrazione di investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali.

 

Quadro Normativo

- D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015, “Investment Compact”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33

- Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE

- D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)

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