Le regioni non possono legiferare sulle consulenze esterne

Pubblicato il 31 luglio 2009
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 depositata ieri, si è pronunciata ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 che consentono il conferimento di incarichi e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all'amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. La Consulta, in particolare, ha ritenuto che le norme regionali citate contrastino con gli artt. 3 (uguaglianza) e 97 (buon andamento ed imparzialità) della Costituzione comportando l'inserimento, nell'organizzazione pubblica, di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy