Le sanzioni nel Decreto Semplificazione

Pubblicato il 22 ottobre 2015

L’articolo 22 del Decreto Semplificazione (D.Lgs. n. 151/2015) ha apportato importanti modifiche al regime delle sanzioni di alcune fattispecie di illeciti ed il Ministero del Lavoro, con circolare n. 26 del 12 ottobre 2015, ha fornito le indicazioni operative al proprio personale ispettivo.

La maxisanzione per il lavoro nero

La nuova maxisanzione per il lavoro nero va:

I suddetti importi sono aumentati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa e, nei casi di specie, non è applicabile la procedura di diffida.

La diffida

Importante novità è la reintroduzione della diffidabilità, ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, della maxisanzione.

La circolare citata specifica che, per essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima, il datore di lavoro deve, entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico, per i lavoratori trovati ancora in forza al momento dell’accesso ispettivo:

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al datole di lavoro nel periodo compreso tra l'accesso ispettivo e la notifica del verbale unico, il Ministero ritiene che l'adempimento alla diffida possa comunque avvenire con un separato contratto stipulato successivamente all’accesso ispettivo, ferma restando la regolarizzazione del periodo "in nero” pregresso.

Qualora, invece, il datore di lavoro abbia provveduto, prima della notifica del verbale, a regolarizzare il rapporto di lavoro secondo le tipologie contrattuali contemplate dalla norma, il personale ispettivo adotterà comunque la diffida che avrà ad oggetto esclusivamente l’obbligo del mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi nonché la richiesta di pagamento del minimo della sanzione edittale.

Importante è la specifica per cui entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale deve trovare pieno compimento l’intero periodo trimestrale di mantenimento in servizio del lavoratore.

Sottolinea, inoltre, il Ministero del Lavoro che, per i lavoratori regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo a quello prestato in nero, la diffida non avrà ad oggetto la stipulazione del contratto secondo le tipologie previste dal Legislatore, né il conseguente mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi, ma esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in “nero”.

Pertanto il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla notifica della diffida dovrà dare dimostrazione:

Allo stesso modo dovrà comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui i lavoratori irregolarmente occupati non siano più in forza al momento dell’accesso ispettivo.

Inoltre, in caso di contestazione della maxisanzione, non sarà applicabile la sanzione relativa a:

Come già chiarito dallo stesso Ministero con nota prot. n. 16494 del 7 ottobre 2015, la nuova disciplina trova applicazione per gli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015.

Pertanto:

La sospensione dell’attività imprenditoriale

La nuova norma ha modificato gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nella misura di euro 2.000 per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori “in nero" e di euro 3.200 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Il Legislatore ha introdotto, inoltre, la possibilità da parte del datore di lavoro di chiedere la revoca del provvedimento versando immediatamente il 25% della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente euro 500 ed euro 800), riservandosi di pagare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca (rispettivamente euro 1.575 ed euro 2.520).

Specifica la circolare ministeriale che, in riferimento alle ulteriori condizioni di legge necessarie ai fini della revoca, la regolarizzazione dei lavoratori in "nero" va effettuata mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione, ovvero:

In tali casi non rileva il requisito del mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi che costituisce esclusivamente condizione necessaria per l'adempimento alla diffida.

Il LUL

In riferimento al LUL, salvo i casi di errore meramente materiale, per le condotte di omessa o infedele registrazione dei dati che abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, la nuova sanzione amministrativa va:

Specifica il Ministero che il concetto di infedele registrazione va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposto.

Prospetto paga

Il D.Lgs. n. 151/2015 ha modificato anche la sanzione per la mancata o ritardata consegna, ovvero l’omessa o l’inesatta registrazione sul prospetto paga, che va:

Nel caso in cui il datore di lavoro adempia alla consegna del prospetto paga tramite la consegna di copia del LUL ed ometta alcune registrazioni o le effettui in maniera infedele, troverà applicazione esclusivamente la sanzione di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008.

Qualora, invece, il datore di lavoro ometta di consegnare la copia del LUL all’atto della corresponsione della retribuzione, non avrà assolto agli obblighi previsti dalla Legge n. 4/1953 e gli sarà applicata la nuova sanzione come modificata dal Decreto Semplificazione.

Assegni familiari

Anche la sanzione per omessa corresponsione degli assegni familiari è stata aumentata e va:

 

                                                                     Quadro delle norme

  Legge n. 4/1953

  D.L. n. 112/2008

  D.Lgs. n. 124/2004

  D.Lgs. n. 151/2015

  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 16494 del 7 ottobre 2015

  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 26 del 12 ottobre 2015

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