Le verifiche ispettive sulla CIGS

Pubblicato il 25 agosto 2016

Con circolare n. 27 dell’8 agosto 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che, nell’ambito del nuovo procedimento amministrativo finalizzato alla concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, assumono rilievo le verifiche che gli organi ispettivi sono chiamati a svolgere e che possono essere di due tipologie, ovvero:

Verifiche ispettive del 1° tipo

Gli accertamenti ispettivi non potranno mai limitarsi ad una verifica meramente documentale ma sarà sempre necessario l’accesso sul luogo di lavoro, per cui la circolare illustra gli elementi principali da verificare con riferimento a ciascuna causale d’intervento.

Riorganizzazione aziendale

In caso di CIGS richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da riorganizzazione aziendale, gli accertamenti ispettivi saranno volti, innanzitutto, alla verifica dell’attuazione del programma di interventi come illustrato dall’azienda in sede di presentazione dell’istanza.

Sarà, poi:

Crisi aziendale

In caso di crisi aziendale gli accertamenti ispettivi saranno finalizzate alla verifica dell’attuazione del piano di risanamento presentato dall’impresa e, quindi, saranno verifiche sugli interventi correttivi intrapresi dall’azienda le quali saranno effettuate acquisendo, a titolo meramente esemplificativo, riscontri documentali quali, ad esempio, la relazione degli amministratori, documentazione fiscale, contabile e/o commerciale.

Sarà, inoltre:

Qualora l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, dovrà motivare la necessità delle suddette assunzioni nonché la compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della CIGS.

Andrà anche verificato l’eventuale attuazione del piano di gestione degli esuberi, confrontando le dichiarazioni aziendali con le banche dati disponibili.

Nel caso di trattamento di CIGS richiesto per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto sarà verificata anche la documentazione presentata dall’azienda in merito alle caratteristiche dell’evento improvviso e imprevisto.

Contratto di solidarietà

Per il contratto di solidarietà gli ispettori verificheranno il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria così come previsto nell’accordo e nell’istanza.

La corretta modalità di riduzione oraria andrà verificata controllando i dati del LUL, le timbrature e incrociando tali informazioni con le dichiarazioni dei lavoratori.

Andrà, inoltre, effettuata la verifica di eventuale lavoro straordinario dei lavoratori posti in solidarietà che, in linea generale, non è ammesso ma può essere utilizzato solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare e giustificare.

Infine, qualora sia attivata la procedura di licenziamento collettivo andrà verificato che la stessa sia avvenuta con la non opposizione dei lavoratori.

Imprese appaltatoci di servizi di mensa e servizi di pulizia

Per quanto concerne le imprese appaltataci dei servizi di mensa e di servizi di pulizia sarà verificato che la sospensione dal lavoro o l’effettuazione di un orario ridotto sia in diretta connessione con la contrazione dell’attività del committente.

In tali casi, gli ispettori potranno acquisire il contratto di appalto o subappalto in essere e documentazione di natura contabile.

Imprese artigiane

Per le imprese artigiane gli organi ispettivi verificheranno la diretta connessione con la sospensione o riduzione dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente.

La rotazione

La verifica ispettiva del rispetto delle modalità di rotazione partirà da quanto indicato in sede di accordo sindacale e indicato nella domanda di concessione del trattamento che poi dovrà essere riscontrato in concreto.

Pertanto, a titolo esemplificativo potranno essere confrontati i dati forniti dall’azienda (resoconto consuntivo della rotazione, LUL, timbrature) con le dichiarazioni dei lavoratori.

Verifiche del 2° tipo

Per il pagamento diretto da parte dell’INPS, il servizio ispettivo competente dovrà dichiarare espressamente se l’impresa versi in una situazione di difficoltà di ordine finanziario che le impedisce di anticipare il trattamento straordinario d’integrazione salariale e tale dichiarazione dovrà essere basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante riferita all’anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno che deve risultare negativo - con valore inferiore all’unità - così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti.

In casi assolutamente eccezionali, per le verifiche gli Uffici potranno avvalersi anche dei verbali del Consiglio di Amministrazione e delle relazioni del rappresentante aziendale, da cui si evincono le difficoltà di ordine finanziario che hanno indotto la società alla richiesta del pagamento diretto.

Al fine di individuare il rapporto tra liquidità immediata e passività correnti saranno prese in considerazione le seguenti voci di bilancio:

 

Quadro delle norme

D.Lgs. n. 148/2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 27 dell’8 agosto 2016

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