Lease back con variazioni al buio

Pubblicato il 23 aprile 2007

In vista della compilazione di Unico 2007, emergono le posizioni contrapposte di Fisco e dottrina circa il trattamento da riservare alle plusvalenze generate da cessione di beni a società di leasing con conseguente retrocessione del medesimo bene tramite locazione finanziaria.

Il contratto in questione è definito “lease back” e formalmente si presenta come la somma di due atti: una cessione di un bene a una società di leasing e una successiva e correlata retrocessione del bene al primo cedente sotto forma di locazione finanziaria. Dal contratto scaturisce anche una duplice situazione: sotto il profilo formale, esso appare come una semplice locazione finanziaria, mentre sotto il profilo sostanziale si ha un finanziamento da parte della società di leasing con offerta in garanzia del bene. L’operazione è disciplinata dal punto di vista civilistico dall’art. 2425-bis del Codice civile, secondo il quale il provento della cessione deve affluire al conto economico secondo competenza (la plusvalenza va inserita nel conto economico in base alla durata del contratto di locazione finanziaria correlato alla cessione). Nel compilare il modello di dichiarazione Unico 2007, però, può sorgere il dubbio se la stessa rateizzazione civilistica del provento possa essere applicata anche fiscalmente. Da un punto di vista fiscale, è evidente come trattare la locazione finanziaria, mentre non c’è una norma specifica circa il trattamento fiscale delle plusvalenze da lease back. Tutto ciò può portare a considerare due diverse posizioni: la prassi di fonte ministeriale e le tesi prevalenti della dottrina. Secondo il primo indirizzo potrebbe essere utile il richiamo all’articolo 86, comma 4, del Tuir, per il quale la plusvalenza può essere rateizzata al massimo in un periodo di cinque anni. Da qui lo stanziamento di imposte differite passive. Dall’altra parte si pone, invece, la dottrina prevalente che ritiene che si possa tassare la plusvalenza in base alla stessa periodicità dell’imputazione del provento nei conti economici dei vari anni. Vi è poi una tesi ancora diversa che è quella dei giovani dottori commercialisti, secondo cui non serve una norma specifica del Tuir per sottoporre a tassazione le plusvalenze da lease back in base alla stessa durata del contratto di locazione finanziaria correlato. Il contratto in esame è, quindi, considerato nella sua unitarietà di cessione e locazione finanziaria.

Aderendo a quest’ultima tesi nel modello Unico non va eseguita alcuna variazione in aumento, dal momento che si avrebbe un assoluto parallelismo tra la disciplina fiscale e quella civile. Secondo la tesi del Fisco, invece, le plusvalenze da lease back devono essere indicate nel quadro RF, rigo 10 dedicato alle sopravvenienze attive, oppure, in alternativa, si potrebbe utilizzare il rigo RF35, dedicato proprio ad “altre variazioni in aumento”.

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