Legali, riscossione rapida

Pubblicato il 09 settembre 2008
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20930 del 1° agosto 2008, ha affermato che lo speciale procedimento di liquidazione dei compensi, previsto della legge 794/1942 - in base al quale il giudice che ha deciso la causa può, indipendentemente dall'esito della lite, individuare sia il regime delle spese di giudizio sia l'importo spettante all'avvocato - non è esperibile innanzi alla Cassazione, bensì dinanzi al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato (in caso di cassazione senza rinvio o di riassunzione del giudizio di rinvio) o dinanzi al giudice di rinvio (in caso di cassazione con rinvio seguita da riassunzione). Tale procedura, che opera solo per le cause civili, costituisce un vantaggio per gli avvocati che non devono giungere fino in Cassazione per ottenere un'ordinanza di pagamento nei confronti dei propri clienti.
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