Leggi regionali solo con copertura

Pubblicato il 26 novembre 2008

I giudici della Corte costituzionale, nella sentenza n. 386 di ieri, hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 della legge della regione Calabria n. 22/2007 a seguito di questione sollevata dal presidente del Consiglio dei ministri con riferimento agli articoli 3, 81, 97, 117, comma 3, e 119 della Costituzione. Con tale disposizione, erano stati concessi, alle aziende di trasporto pubblico locale, dei contributi da erogare in rate costanti decennali i cui criteri di determinazione sarebbero stati individuati in sede di provvedimenti concernenti il bilancio di previsione 2008, una volta stabilito il fabbisogno finanziario occorrente e individuata la conseguente copertura finanziaria. La Corte costituzionale, in particolare, evidenziata la contrarietà della normativa regionale contestata all'art. 3, comma 2, del dlgs n. 76/2000, quale norma interposta ed espressiva del principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, Costituzione, ha ribadito che anche le leggi regionali istitutive di nuove spese devono sempre recare un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura.

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