Legittimo chiedere per iscritto nuove mansioni

Pubblicato il 14 ottobre 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21922 del 25 settembre 2013, respinge il ricorso presentato dalla società datrice di lavoro e annulla il licenziamento ad una dipendente che aveva chiesto un ordine scritto di assegnazione dei nuovi incarichi da svolgere.

Nel confermare il giudizio della Corte di appello, i giudici di Cassazione respingono le motivazioni sostenute dal datore di lavoro, secondo il quale il lavoratore può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione non rispondente alla qualifica rivestita nell'ambito di quella di appartenenza, senza che il dipendente sia autorizzato a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un “eventuale avallo giudiziario che, peraltro, puo' essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli e' tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex articoli 2086 e 2104 cod. civ. Da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'articolo 41 Cost.”.

Nella sentenza si evidenzia che la lavoratrice non si è rifiutata “tout court” di eseguire la prestazione, ma ha solo chiesto un ordine scritto di assegnazione dei nuovi compiti. Pretesa legittima, viste le possibili responsabilità e le conseguenti implicazioni negative per la lavoratrice in caso di esecuzione errata di compiti estranei alle mansioni di impiegata amministrativa cui la stessa era adibita.

Non si evince pertanto intrinseco contrasto tra l'adozione della forma scritta nell'assegnazione di nuovi compiti al dipendente e e i poteri direttivi e organizzativi spettanti al datore di lavoro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy